Con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (DIRETTIVA WHISTLEBLOWING). Al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D. lgs. 24/2023, è stata adottata una procedura che fornisce chiare indicazioni operative circa oggetto, destinatari, modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto “violazioni”, nonché circa le misure di protezione previste.
COSA SI INTENDE PER WHISTLEBLOWING?
Dall’Inglese “whistle” (fischietto) e “to blow” (soffiare), la traduzione di whistleblowing riconduce all’azione del fischio arbitrale per segnalare un’infrazione o un’azione scorretta.
Il Whistleblowing compare in Italia nel 2012 come strumento di prevenzione alla corruzione per le pubbliche amministrazioni. Dal 17/12/2023 viene esteso anche alle aziende del settore privato con più di 50 dipendenti.
QUALI SOGGETTI POSSONO TRASMETTERE UNA SEGNALAZIONE?
Le segnalazioni possono essere inviate dai soggetti che entrino in contatto con l'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo, da: dipendenti, lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, fornitori, azionisti o persone con funzioni di amministrazione o controllo delle società del gruppo, quali Consiglieri di Amministrazione o componenti dei Collegi Sindacali.
QUALI ILLECITI POSSONO ESSERE SEGNALATI?
Le segnalazioni ammissibili in ambito Whistleblowing riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i whistleblowers siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo riferito alla società e ad eventuali società controllate:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
QUALI SEGNALAZIONI NON RIENTRANO NELL’AMBITO DEL WHISTELBLOWING?
Non sono ammissibili, e verranno pertanto immediatamente scartate:
- segnalazioni per contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale;
- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.
Si fa presente che nei casi più gravi (es. dolo nella falsità della segnalazione), la condotta posta in essere potrà essere oggetto di procedimento disciplinare.
QUALI SONO I CANALI DI SEGNALAZIONE UTILIZZABILI?
Il canale interno è strutturato in modo da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; esso è volto inoltre ad assicurare la protezione dei dati personali dei medesimi soggetti.
COME TRASMETTERE UNA SEGNALAZIONE RELATIVA A ALTECH srl?
Se vuoi segnalare un illecito, usa la piattaforma SAYFREELY https://www.sayfreely.it/it/report/altech che ALTECH ha appositamente messo a disposizione e dopo aver cliccato su "effettua una segnalazione" compila i campi obbligatori richiesti.
CHI E' IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI?
La gestione del canale di segnalazione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate ala Consiglio di Amministrazione della Società, che provvede alla verifica dei fatti segnalati nel rispetto dei principi di obiettività e riservatezza, inclusa l’eventuale audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Consiglio può avvalersi del supporto e della collaborazione di consulenti esterni o delle competenti strutture aziendali.
TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO
Indipendentemente dal canale di segnalazione utilizzato, è sempre garantita la tutela e la riservatezza dell’identità del Segnalante e del Segnalato, trattandone i dati in conformità alla legge e adottando ogni utile misura.
Bareggio, 15/12/2023