Archiviata la precedente Direttiva comunitaria, vengono introdotte norme che rendono le etichette più trasparenti nel contenuto e più leggibili, con caratteri di grandezza definita in base alle dimensioni della confezione e stampati in modo chiaro e leggibile.
I caratteri tipografici utilizzati nelle etichette non possono essere:
- inferiori a 1,2 mm
- inferiori a 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm. quadrati
- nel caso di packaging con superficie inferiore a 10 cm. quadrati, l’etichetta può riportare solo le informazioni principali.
La salute dei consumatori dovrebbe essere più tutelata, anche se ciò comporta un aumento di incombenze per l’industria e la distribuzione. I produttori di alimenti, esaurite le scorte a magazzino, dovranno:
- rivedere e ristampare tutte le etichette per inserire le nuove informazioni obbligatorie
- verificare la grandezza dei caratteri e la posizione dell’etichetta che deve essere ben visibile e non in parti marginali della confezione.
Questo adeguamento normativo rappresenta un’occasione per verificare e aggiornare l’intero sistema di etichettatura. Con il supporto del know how ALTECH, è possibile introdurre nuove soluzioni per incrementare la produttività e la redditività aziendale…
Le macchine etichettatrici industriali ALTECH sono estremamente flessibili e possono essere opportunamente adattate per far fronte a nuovi eventuali interventi del legislatore.
Contenuti obbligatori delle etichette
Tutte le etichette alimentari, prima dalla riforma riportavano: denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti e relativa quantità, quantità netta, scadenza e termini di conservazione, nome o ragione sociale dell’operatore o importatore che commercializza il bene e volume alcolometrico per le bevande contenenti più dell’1,2% di alcool. Dal 13 dicembre 2014:
- gli ingredienti che possono comportare un rischio allergenico (glutine, a frutta in guscio, pesce, molluschi e crostacei, latte, soia, senape…) vanno indicati in grassetto e con un colore diverso dal resto del testo
- la data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna
- in caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento
- per il pesce deve essere indicato sia il nome scientifico del pesce che quello commerciale, l’indicazione del luogo di pesca, la categoria degli attrezzi di pesca utilizzati per la cattura e se il prodotto è stato scongelato, mentre rimane vigente l’attuale indicazione del metodo di produzione (pescato in mare, in acque dolci o allevato)
- per gli Oli e i grassi vegetali sulla confezione non si potrà più scrivere genericamente “olio vegetale o grasso vegetale”, ma si dovrà specificare la provenienza (ad esempio, olio di girasole)
- i salumi insaccati devono indicare chiaramente i casi in cui l’involucro non è commestibile.
Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto.
L’indicazione dello stabilimento di produzione, prima obbligatoria per la legge italiana (legge 109 del 1992), ora diventa facoltativa.
Attualmente il luogo di allevamento e macellazione è obbligatorio solo per la carne bovina; da aprile 2015 - in virtù di una norma collegata - dovrà figurare sulla confezione anche per le carni suine, ovine, caprine e il pollame.
Dal 13 dicembre 2016 entrerà in vigore l’obbligo di indicare anche i valori nutrizionali: contenuto energetico, percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100 g, o per 100 ml di prodotto.