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Alimenti e bevande: nuove norme per le etichette Ue

Dal 13 dicembre 2014, è in vigore l’applicazione del regolamento comunitario 1169/2011 che uniforma l’etichettatura degli alimenti e delle bevande nei paesi Ue. Responsabile delle informazioni sull’etichetta è l’operatore commerciale o l’importatore. 
Alimenti e bevande: nuove norme per le etichette Ue

Archiviata la precedente Direttiva comunitaria, vengono introdotte norme che rendono le etichette più trasparenti nel contenuto e più leggibili, con caratteri di grandezza definita in base alle dimensioni della confezione e stampati in modo chiaro e leggibile.

I caratteri tipografici utilizzati nelle etichette non possono essere:

  • inferiori a 1,2 mm
  • inferiori a 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm. quadrati
  • nel caso di packaging con superficie inferiore a 10 cm. quadrati, l’etichetta può riportare solo le informazioni principali.

La salute dei consumatori dovrebbe essere più tutelata, anche se ciò comporta un aumento di incombenze per l’industria e la distribuzione. I produttori di alimenti, esaurite le scorte a magazzino, dovranno:

  • rivedere e ristampare tutte le etichette per inserire le nuove informazioni obbligatorie
  • verificare la grandezza dei caratteri e la posizione dell’etichetta che deve essere ben visibile e non in parti marginali della confezione.

Questo adeguamento normativo rappresenta un’occasione per verificare e aggiornare l’intero sistema di etichettatura. Con il supporto del know how ALTECH, è possibile introdurre nuove soluzioni per incrementare la produttività e la redditività aziendale…

Le macchine etichettatrici industriali ALTECH sono estremamente flessibili e possono essere opportunamente adattate per far fronte a nuovi eventuali interventi del legislatore.

Contenuti obbligatori delle etichette

Tutte le etichette alimentari, prima dalla riforma riportavano: denominazione dell’alimento, elenco degli ingredienti e relativa quantità, quantità netta, scadenza e termini di conservazione, nome o ragione sociale dell’operatore o importatore che commercializza il bene e volume alcolometrico per le bevande contenenti più dell’1,2% di alcool. Dal 13 dicembre 2014:

  • gli ingredienti che possono comportare un rischio allergenico (glutine, a frutta in guscio, pesce, molluschi e crostacei, latte, soia, senape…) vanno indicati in grassetto e con un colore diverso dal resto del testo
  • la data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna
  • in caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento
  • per il pesce deve essere indicato sia il nome scientifico del pesce che quello commerciale, l’indicazione del luogo di pesca, la categoria degli attrezzi di pesca utilizzati per la cattura e se il prodotto è stato scongelato, mentre rimane vigente l’attuale indicazione del metodo di produzione (pescato in mare, in acque dolci o allevato)
  • per gli Oli e i grassi vegetali sulla confezione non si potrà più scrivere genericamente “olio vegetale o grasso vegetale”, ma si dovrà specificare la provenienza (ad esempio, olio di girasole)
  • i salumi insaccati devono indicare chiaramente i casi in cui l’involucro non è commestibile.

Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto.

L’indicazione dello stabilimento di produzione, prima obbligatoria per la legge italiana (legge 109 del 1992), ora diventa facoltativa.

Attualmente il luogo di allevamento e macellazione è obbligatorio solo per la carne bovina; da aprile 2015 - in virtù di una norma collegata - dovrà figurare sulla confezione anche per le carni suine, ovine, caprine e il pollame.

Dal 13 dicembre 2016 entrerà in vigore l’obbligo di indicare anche i valori nutrizionali: contenuto energetico, percentuali di grassi acidi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espresse per 100 g, o per 100 ml di prodotto.